Art. 9.
(Competenze dei COIR e dei COBAR).

      1. I COIR e i COBAR hanno competenza a trattare le materie di cui all'articolo 6 quando rappresentano problemi di carattere locale, ovvero nei rapporti di collaborazione civile, nella stipulazione di protocolli di intesa e di convenzioni riguardanti il personale militare, nonché nelle iniziative di promozione e di integrazione con le comunità locali.